Da inizio anno classifica gli edifici come predisposti alla banda ultra-larga: un primo passo per renderli smart ma va fatta chiarezza

 

Una vera e propria sorpresa dopo posizioni “attendiste”: l’obbligatorietà del bollino blu per gli edifici è un’ottima notizia su diversi piani”, afferma il Presidente di Smart Buildings Alliance, Domenico Di Canosa.

Dal 1° gennaio 2022 è infatti obbligatorio apporre il “bollino blu di conformità digitale” per la classificazione degli edifici. Tutti gli immobili necessitano quindi della dotazione dell’attestato con la dicitura “edificio predisposto alla banda ultra-larga” come previsto dal decreto legislativo 207 dell’8 novembre 2021, n. 207, in vigore dal 24 dicembre scorso e recante “attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”.

Questa obbligatorietà di certificazione, di fatto, spingerà la digitalizzazione degli edifici e la banda ultra-larga, primissimo passo per rendere smart un edificio. Ma, d’altra parte, ci sono alcuni punti aperti in tema organizzativo”.

Dal punto di vista tecnico-burocratico, infatti, le modalità di registrazione della suddetta certificazione restano da risolvere:

Chi si occupa della comunicazione dei dati e degli impianti al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)? Secondo quanto delineato, dovrebbero essere i Comuni a doverlo fare entro 90 giorni, ma si tratta di organi che mai hanno avuto un ruolo in tal senso, se non quello, tramite l’Ufficio Tecnico interno, di verificare che la documentazione provvista dai tecnici responsabili fosse completa. Sarebbe più realistico delegare questo compito a progettisti, imprese ed installatori per cui sarà sempre più importante come professionisti essere qualificati e aggiornati anche sul piano normativo e burocratico. Dalla nascita di SBA ribadiamo l’importanza di una possibile revisione delle professioni e della 37/08, sostenendo il ruolo basilare della specializzazione e della formazione continua per gli installatori, ad esempio. Non è stata fatta alcuna chiarezza, poi, in merito ai meccanismi di equo compenso ed alla eventuale contrattualistica”.

 

Il decreto

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 9 dicembre 2021, riscrive le disposizioni su procedure amministrative e tutela della concorrenza in favore dei diritti degli utenti. In particolare, il decreto, modifica la norma 135-bis del testo unico per l’edilizia, incentrata sull’infrastrutturazione digitale degli edifici con importanti novità in tema di pratiche edilizie dal nuovo anno.
Dal 1 Gennaio 2022 le nuove costruzioni e gli interventi su edifici esistenti che richiedono il permesso di costruire  sono sottoposti all’obbligo di equipaggiamento digitale con apposizione dell’ etichetta necessaria di “edificio predisposto alla banda ultra larga” che può essere rilasciata esclusivamente da un tecnico abilitato per questa tipologia di impianti e che dovrà essere inclusa nella segnalazione certificata ai fini dell’agibilità della costruzione.
Il decreto parla anche degli edifici già equipaggiati in termini digitali in conformità al citato articolo 135-bis, per i quali la domanda di autorizzazione edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022: questi potranno beneficiare dell’etichetta volontaria e non vincolante per cessione, affitto o vendita, sempre purché rilasciata da un tecnico abilitato.

 “La connettività diventa dunque un aspetto trainante per la transizione digitale delle comunità, ma è opportuno concentrarsi sull’esecuzione contestuale di altri due maggiori interventi incentivati sulle verticali d’impianto: il rifacimento delle montanti vetuste, già promosso dall’ARERA, e l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile accoppiati a sistemi di accumulo per favorire l’autoconsumo e la nascita di comunità di prosumer e aggregatori. Come SBA riteniamo necessaria la contestualità dei tre interventi, fondamentali per la riduzione delle emissioni di CO2 e di vero supporto alla mobilità elettrica a completamento di quanto già previsto all’art 4 del già citato T.U.E. per la predisposizione alla ricarica dei veicoli.”